DECRETO CURA ITALIA – ARTICOLO 56 – CRITICITÀ

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DECRETO CURA ITALIA – ARTICOLO 56 – CRITICITÀ

La prima criticità da tenere in considerazione, nel confronto con le misure previste dall’art. 56 del d.l. Cura Italia, è mantenere sotto controllo il rischio di reazioni incontrollate da parte del sistema bancario.

Nel caso in cui si ritenga, anche sotto consiglio del proprio consulente, di utilizzare l’art. 56, sarebbe prudente comunicare all’Istituto di Credito questa decisione, in modo da pianificare con la banca stessa le conseguenze sulle posizioni coinvolte dai benefici del d.l. Cura Italia.

Questo perché nell’eventualità in cui esistessero operazioni che rimangono escluse dal perimetro dell’art. 56, queste potrebbero essere travolte o danneggiate da questa assenza di comunicazione. Il consiglio quindi è quello di pianificare con la banca le conseguenze relative alle posizioni successive.

Molte aziende in questi mesi avranno sicuramente posto in essere operazioni di credito che andranno a regime nel prossimo semestre. Se si ritiene di voler tutelare con le misure previste dall’art. 56, questa eventualità va annunciata preventivamente.

Un’attenzione tecnica riguarda la modalità di calcolo delle moratorie, le quali prevedono che il tempo che la banca concede sia compensato da interessi aggiuntivi.

Purtroppo, il decreto-legge nell’articolo 56 non norma tale metodologia né la rende obbligatoria o uniformata ad altre metodologie imposte dalla normativa di Banca d’Italia o del codice civile. quindi attenzione perché alcuni istituti potrebbero farsi compensare questo

periodo con meccanismi molto ma molto gravosi. Le moratorie sospendono esclusivamente le singole rate, mentre gli interessi devono essere calcolate sul tempo che la banca attende

quelle rate e non con meccanismi più complessi e più remunerativi solo per il creditore.

Bisogna ricordare che l’articolo 56 può essere utilizzato solo ed esclusivamente collegato ad una dichiarazione di carenze di liquidità fatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. In parole semplici equivale a un atto notorio e pertanto deve essere fatta con tutte le cautele del caso.

Come è stato scritto nel decreto-legge, la dichiarazione di garanzia deve essere fatta nel momento in cui la carenza di liquidità si è già verificata, quindi è certa. Se si ha intenzione di utilizzare l’articolo 56 bisogna farlo utilizzando un punto di vista prospettico.

Se al momento presente si ha ancora liquidità, perché si stanno incassando lavori vecchi, ma nel futuro la liquidità inizierà a diminuire a causa dei blocchi delle attività (pensiamo ad un ristorante o a un esercizio commerciale sottoposto a chiusura forzata), nella dichiarazione alla banca relativa alla carenza di liquidità va specificato con massima attenzione e precisione che, proprio per questa analisi prospettica effettuata sull’andamento della attività, è di vitale importanza l’utilizzo degli strumenti di protezione garantiti dall’art. 56.

Un ultimo spunto, non direttamente collegato all’art. 56, ma che non riveste minore importanza, riguarda l’opportunità di accedere al Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, attraverso gli strumenti straordinari dell’art. 49 che permettono di costruire ristrutturazioni bancarie garantite dallo Stato.

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