DECRETO CURA ITALIA – ARTICOLO 49 – A CHI È RIVOLTO

Home DECRETO CURA ITALIA – ARTICOLO 49 – A CHI È RIVOLTO

DECRETO CURA ITALIA – ARTICOLO 49 – A CHI È RIVOLTO

Affrontiamo l’analisi di un articolo specifico del Decreto-legge c.d. Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

Lo scopo del decreto è sicuramente quello di sostenere la nazione in questo momento di emergenza sociale, economica e sanitaria scaturita dalla Pandemia di Covid-19.

In un precedente post abbiamo cercato di chiarire il contenuto dell’art.56 del D.L., norma che enuncia una serie di strumenti straordinari per quanto riguarda le posizioni bancarie e già in essere.

Qui invece approfondiremo il contenuto dell’art. 49, che riguarda il Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI).

Il Fondo costituisce il principale strumento di garanzia pubblica, mediante il quale lo Stato sostiene le PMI nell’accesso al credito.

Lo scopo è quello di garantire il finanziamento che le imprese richiedo al sistema bancario, permettendo loro di essere più appetibili alle banche proprio perché è lo Stato (che si rende fideiussore. Lo Stato è infatti considerato il soggetto più vicino all’assenza di rischio di fallimento e con il più alto grado di solvibilità. In sintesi, il Fondo del Mediocredito Centrale fornisce una garanzia diretta di tutela del sistema bancario

 

Le misure previste dall’art. 49 sono riassumibili in tre punti:

  • azzeramento del costo della garanzia. Anche nella “disciplina ordinaria” il costo è sempre stato basso (dallo 0,50% all’1,00% dell’importo garantito) ma, secondo le previsioni di questo D.L., almeno per un periodo transitorio, esso sarà azzerato, vale a dire che la copertura del fondo è da intendersi a titolo gratuito.
  • copertura della garanzia viene elevata, dalla precedente misura del 50-60%, all’80% degli importi finanziati.
  • aumento del plafond, cioè della somma che il sistema bancario eroga a favore delle imprese che passa dai precedenti 2 milioni e mezzo a 5 milioni di euro complessivi.

Le misure previste dall’articolo 49 sono destinate a una categoria di soggetti ben definita, vale a dire le Piccole e Medie Imprese. Tale soggetto è così definito dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio del 2003 che prevede tre parametri di riconoscibilità.

Le imprese possono definirsi piccole/medie quanto occupano meno di 250 dipendenti. Questo parametro è imprescindibile. In aggiunta devono o avere un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa, un attivo di bilancio inferiore ai 40 milioni di euro.

Esistono comunque, anche se si tratta di PMI, delle eccezioni che determinano l’esclusione di alcune tipologie di impresa dall’accesso al fondo: sono escluse, ad esempio, le imprese che operano nell’ambito della agricoltura, della silvicoltura e della pesca, nell’ambito assicurativo e nell’ambito bancario.

Nel prossimo post vengono illustrati i vantaggi garantiti dalle misure dell’art. 49 e quali siano i possibili punti critici relativi alle procedure di accesso alla garanzia del Fondo.

outliers