DECRETO CURA ITALIA – ARTICOLO 49 – PUNTI CRITICI

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DECRETO CURA ITALIA – ARTICOLO 49 – PUNTI CRITICI

Siamo giunti alla terza fase dell’analisi dell’articolo 49 del DL Cura Italia, che ha lo scopo di osservare i punti critici o punti di osservazione ad alto livello di sensibilità.

Questi aspetti sono riassumibili in quattro punti.

 

  • Periodo di efficacia. La validità delle deroghe è limitata a nove mesi dal momento della pubblicazione del decreto (17 marzo 2020-17 dicembre 2020). In questo lasso di tempo i vantaggi che abbiamo analizzato e le misure messe in atto sono tutti utilizzabili. Per il periodo successivo al 17 dicembre 2020 potrebbe essere prevista una proroga, ma allo stato attuale non ci sono informazioni o conferme.

Bisogna quindi iniziare a ragionare sull’eventuale accesso alle misure previste dall’articolo 49 già da adesso.

 

  • esclusione dall’accesso al fondo delle imprese in difficoltà. Un’impresa può essere definibile in difficoltà da un punto di vista dal regolamento dell’unione europea (Art. 2, punto 18 – Regolamento UE n. 651/2014 che definisce “impresa in difficoltà”: una società a responsabilità limitata che abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate; società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi proprio, quelli indicati nei conti della società, a causa di perdine cumulate; impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori).

 

  • Il terzo ordine di criticità è già stato in parte affrontato nel post dedicato all’art. 56 relativamente agli strumenti straordinari del mondo bancario già in essere. Si tratta dell’impossibilità di accedere agli strumenti del DL per tutte quelle posizioni deteriorate. In caso di situazioni di sofferenza, quindi di posizioni di debito già dichiarati dal creditore come prossime al default, oppure la presenza di inadempienze probabili, di sconfini, di ritardati pagamenti prolungati nel tempo, di mancati rinnovi. Tutte queste posizioni debitorie sono considerate ostative all’utilizzo dei mezzi previsti dall’articolo 49.

 

Va segnalato però un fattore positivo. Se in questo periodo si è utilizzato l’art. 56 per prolungare operazioni di credito già garantite dal fondo di garanzia centrale, queste posizioni godranno dell’estensione della durata della garanzia del Medio Credito Centrale.

 

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