DECRETO CURA ITALIA – ARTICOLO 56 – QUALI SONO I REALI VANTAGGI

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DECRETO CURA ITALIA – ARTICOLO 56 – QUALI SONO I REALI VANTAGGI

I vantaggi previsti dall’articolo 56 del DL Cura Italia sono sintetizzabili in tre macro-blocchi: il blocco delle revoche, la proroga delle operazioni e le moratorie di pagamento.

I contratti a revoca che possono godere di questo beneficio, sono quei contratti che hanno scadenza successiva a 29 febbraio 2020, ma antecedente al 30 settembre 2020. Le principali operazioni che fanno parte di questa categoria l’apertura di cassa e gli anticipi sui crediti.

Grazie all’art. 56 il debitore che ne abbia necessità può chiedere il blocco di ogni revoca antecedente al 30/09/2020. Gli istituti di credito si troveranno quindi a sottostare ad un obbligo di proroga anche laddove un’azienda abbia difficoltà a gestire la scadenza ultima di questo contratto.

La stessa possibilità esiste anche per tutte quelle operazioni che non hanno la possibilità di essere revocate immediatamente, ma hanno una scadenza comunque antecedente al 30 settembre 2020. Si pensi ad esempio a tutte le c.d. operazioni in bullet, ai fidi di conto corrente o qualunque altra operazione soggetta a scadenza.

Per tali operazioni potrà essere richiesta la proroga da parte del debitore fino al 30/09/2020, con un grande vantaggio, poiché la banca non avrà la possibilità di modificare le condizioni e non sarà necessario attuare alcun tipo di formalità.

Un altro strumento è quello delle moratorie, che riguardano quei finanziamenti che prevedono il pagamento di rate. Oltre alle operazioni di credito puro, sono stare ricomprese in questa categoria anche le operazioni di leasing finanziario,

La moratoria dell’articolo 56 permetterà ai clienti di sospendere tutti i pagamenti delle tare e dei canoni fino al 30 settembre 2020. Allo scadere di tale termine, i contratti riprenderanno la loro vita naturale con conseguente allungamento del piano di ammortamento di un numero di mesi pari a quelli interessati dalla moratoria.

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