Commissioni giacenza sul conto corrente: dobbiamo accettare gli aumenti che ci comunicano le banche?

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Commissioni giacenza sul conto corrente: dobbiamo accettare gli aumenti che ci comunicano le banche?

Oggi parliamo delle nuove commissioni sulla giacenza dei conti correnti e andiamo a verificare se le banche si stanno comportando in maniera corretta.

Dopo il breve articolo relativo alle nuove commissioni che remunerano la giacenza bancaria, alcuni di voi ci hanno chiesto di verificare che cosa stanno attuando le banche.

Le informazioni che abbiamo ricevuto sono tutte concordanti: lo 0,5% richiesto alle banche dalla Banca Centrale Europea progressivamente si sta ribaltando sui conti correnti, in particolari quelli impresa.

In un modo o nell’altro ogni banca sta applicando una commissione il cui valore varia tra tra lo 0,3% – 0,4% – 0,5%, magari inserendo delle franchigie sopra sotto certe soglie, ma applicando a tutti una somma per recuperare quanto la banca centrale europea sta chiedendo.

Come sempre, questo vuole essere uno spunto operativo per capire come comportarsi quando la banca propone questa nuova commissione.

L’art. 118 del TUB concede alle banche la possibilità di modificare in maniera unilaterale le commissioni. Vale a dire che la banca può proporre una variazione del costo di una determinata commissione o spesa, semplicemente comunicando questa volontà al correntista. Il cliente può accettare questa modifica, oppure può decidere di rescindere dal contratto di conto corrente, chiedendo la cancellazione del contratto.

Le commissioni di remunerazione della liquidità giacente, ossia la liquidità che il correntista mantiene nel proprio conto corrente, creano un costo nuovo, che richiede una pattuizione nuova poiché è una nuova configurazione di commissioni che fino ad oggi non esisteva nella quasi totalità dei conti correnti italiani.

Quindi la banca non può proporre in maniera unilaterale e coercitiva una commissione nuova: deve convocare il correntista e illustrare le nuove clausole che determinano nuovi costi. Se il correntista acconsente alla modifica sottoscriverà il nuovo contratto che include la previsione della nuova voce di costo.

Cosa succede se il cliente non vuole sottoscrivere? La banca può scegliere di insistere nel tempo e pressare il correntista fino a che questi non si decida a firmare, oppure potrebbe decidere, in maniera giustificata e legittima secondo il codice civile, di terminare il rapporto bancario.

Quello che però non può sicuramente fare è imporre ai clienti l’applicazione di una commissione non voluta.

Questo è un meccanismo che chiunque usufruisce di un conto corrente bancario deve comprendere per la propria tutela: tutte le commissioni (non solo quest’ultima) ma anche quelle addebitate in passato (come la commissione di massimo scoperto, la commissione per la messa a disposizione fondi, le commissioni sui bonifici, le commissioni di prelievo contanti dal bancomat) se introdotte successivamente alla firma del contratto di apertura del conto corrente, devono essere tutte accettate dal correntista e pertanto devono essere oggetto di una sottoscrizione, sempre.

Ogni volta che individuate una clausola che non è stata sottoscritta, ma è stata inserita dall’alto potete richiedere tutte le somme dalla banca ha cominciato ad addebitarle in assenza di una specifica pattuizione.

In conclusione:

  • Le nuove clausole che prevedono nuove condizioni economiche applicate ad un rapporto esistente devono essere sempre accettate e quindi sottoscritte. In assenza di una specifica pattuizione non sono dovute!
  • Qualunque commissione che avete pagato nel tempo e che non è stata frutto di una specifica sottoscrizione deve essere restituita dalla banca!

Se avete dei dubbi e volete verificare quanto avete pagato sino ad ora scriveteci a info@outliersitalia.it, vi indicheremo quanto potrete recuperare!

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