Commissione sulle giacenze nel conto corrente: non può essere applicata senza accordo con il cliente!

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Commissione sulle giacenze nel conto corrente: non può essere applicata senza accordo con il cliente!

Commissione sulle giacenze nel conto corrente: non può essere applicata senza accordo con il cliente!

Avere del denaro sul conto corrente col tempo è oramai diventato un costo: si rischia di diventare più poveri a consegnarlo alle banche che a farselo prestare!

Da due anni a questa parte l’incremento delle commissioni sulle giacenze nel conto corrente è passato dall’essere una notizia di colore da raccontare al bar ad una vera e propria tassazione di massa.

Dalla crisi del 2008 progressivamente gli istituti di credito sono stati progressivamente travolti dal costo applicato dalla Banca Centrale Europea sui loro depositi overnight (quelli tra un giorno ed il successivo per intenderci) che ha raggiunto un valore dello 0,50% annuo [per chi vuole approfondire i motivi di questi fenomeno consigliamo un breve approfondimento della BCE https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/excess_liquidity.it.html].

Una percentuale così alta sui depositi ha generato grandi spese per gli istituti, colpiti dalla commissione su buona parte del denaro depositato nei loro conto, ciò ha così spinto le banche a creare negli ultimi mesi nuove commissioni, da applicare ai clienti, volte a recuperare le ingenti uscite.

Per i conti impresa si registrano già diverse forme di commissioni sui saldi attivi:

  • lo 0,5% annuo sui nuovi conti correnti con un saldo superiore ad euro 100.000
  • euro 1.000 al trimestre per ogni conto avente un saldo medio superiore al milione
  • euro 33 ogni 100.000 euro di deposito

La cosa importante a cui fare attenzione è che le commissioni devono essere contrattualizzate con il cliente: la banca non può effettuare una modifica unilaterale per inserire una commissione non esistente nel contratto ma deve presentare una proposta che andrà sottoscritta dal cliente.

Nel caso in cui non vengano sottoscritte le nuove commissioni la banca non potrà applicare alcun costo.

E’ bene infatti ricordare che lo ius variandi (la concessione di modifiche unilaterali a favore della banca sempre per capirci) è concessa attraverso l’articolo 118 del Testo Unico Bancario: esso però ha validità esclusivamente su quanto già presente negli accordi banca – cliente.

Insomma, la banca ci dovrà chiamare e dovrà convincerci!