Articolo 13 – Decreto Liquidità

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Articolo 13 – Decreto Liquidità

L’opportunità nel decreto Liquidità – articolo 13

(Aggiornamento del 21 giugno 2020: le banche stanno facendo ostruzionismo, vediamo come scardinare le loro resistenze in questo articolo)

Il testo dell’art. 13 del d.l. Liquidità contiene una gemma grezza di grande importanza, che permetterà a molte imprese di porsi l’obiettivo di ridurre il costo del credito, di abbattere le fideiussioni personali prestate e di riprogrammare con più sostenibilità il rientro dei rimborsi.

Si fa riferimento alla lettera e) del comma 1 dell’art. 13.

Questa norma riguarda le operazioni di ristrutturazione del debito. In termini pratici significa che lo Stato presterà la propria garanzia per tutte quelle operazioni che ridefiniscono la struttura di uno o più debiti bancari già esistenti a condizione che la banca, allo scopo di abbassare il costo del credito e di ricostruirlo in maniera differente e più sostenibile, metta a disposizione del debitore ulteriore liquidità pari ad un minimo del 10 % del valore dell’operazione.

Ad esempio, un’azienda che si trovi ad avere finanziamenti già in essere per un valore di euro 200.000,00, utilizzati per programmare e finanziare investimenti industriali (scorte, magazzino, etc.) e voglia ristrutturare questo debito, potrà rivolgersi alla banca che procederà ad acquisire la garanzia di stato a patto che, oltre a ristrutturare tutta l’operazione, dia all’impresa ulteriori 20.000 euro, per un totale finanziato di 220.000 euro.

In questo modo è possibile lavorare sui contratti di credito da tre lati: in primis si può lavorare a ridurre e rinegoziare il tasso d’interesse del debito in essere, in secondo luogo si può lavorare sul tempo a disposizione per il rimborso, allungandolo così da rendere il rientro maggiormente sostenibile in accordo alle nuove condizioni che l’azienda si trova a dover fronteggiare, e in ultimo si può lavorare sulle garanzie delle operazioni di credito quindi su tutti coloro i quali hanno dato della disponibilità a garantire alla banca che sarà rimborsato completamente il prestito.

La banca, quando concede denaro, fa prestare garanzia a tutte le parti coinvolte (compresi amministratori, soci, familiari). La ragione è che la banca vuole essere certa, quanto più possibile, che il prestito venga effettivamente rimborsato. Quanto più è solida la garanzia, tanto più la banca sarà disposta a prestare denaro e tanto minore potrà essere la somma che l’istituto di credito deve accantonare a protezione del credito.

Quindi, se è lo Stato che si fa garante del debito, le banche potranno disporre di più risorse, poiché godendo della garanzia del soggetto che per definizione è “sempre solvibile”, potranno ridurre gli accantonamenti ed avere a disposizione somme maggiori per concedere prestiti.

In questo modo l’azienda potrebbe ridurre ampiamente (fino eventualmente ad annullare) le garanzie da prestate che coinvolgono il patrimonio personale (che sarà quindi sempre meno coinvolto dai debiti dell’azienda).

Di conseguenza, anche amministratori, soci, familiari saranno liberati dall’onere della garanzia.

Ma non finisce qui, ci sono altri due risultati importanti da raggiungere.

Il primo è che le aziende, grazie alla garanzia dello Stato, rappresentando un rischio minore, acquisiranno un maggiore potere contrattuale che permetterà di negoziare tassi di interesse più vantaggiosi (compresi tra l’1% e il 2%).

Il secondo riguarda quelle situazioni di debito che sono già in essere e che hanno una vita residua relativamente breve. In questo caso la possibilità di negoziare si traduce nella possibilità di allungare la vita del nostro finanziamento, allungando il tempo a disposizione per il rimborso delle somme, rendendo di conseguenza più sostenibili i flussi.

Ad esempio, di un originario finanziamento di 200.000 euro con un debito residuo di rimborsare 113.000 euro, poniamo in 2 anni, la rinegoziazione potrà ridefinire questo tempo, allungandolo a 4/5 anni, con conseguente riduzione degli importi da rimborsare mensilmente/trimestralmente/semestralmente a seconda del tipo di finanziamento.

Il debito rimane il medesimo, ma viene protetto dalla garanzia dello stato, che concede al soggetto debitore un maggiore potere di influire sui tassi di interesse e sul tempo a disposizione e in generale sul costo dell’operazione.

Un ulteriore fattore cruciale per l’azienda è l’ottenimento di liquidità aggiuntiva: vale a dire quel 10% minimo (il valore può essere superiore al 10% a seconda del bilancio aziendale, del tipo di attività e delle condizioni economiche dell’azienda stessa) che la banca deve concedere per poter usufruire della garanzia dello Stato.

In ultimo evidenziamo elementi tecnici del d.l. Liquidità che danno ulteriori vantaggi operativi nell’utilizzo del Fondo di garanzia:

  • Tutte le aziende d’Italia, anche quelle insediate in regioni che avevano accesso limitato, potranno utilizzare gli strumenti del DL. Inoltre, le aziende agricole, che inizialmente non potevano godere dell’accesso al fondo di garanzia, avranno lo stesso trattamento passando dall’ISMEA.
  • La procedura di valutazione dell’azienda per la garanzia è automatica e non tiene conto né del rischio di inadempimento economico né del rischio di inadempimento collegato all’andamentale finanziario. La prestazione della garanzia è certa.
  • Il livello di copertura potrà essere dell’80% sino ad un massimo del 100%  dell’erogato a seconda della tipologia di operazione e soprattutto dell’intervento di eventuali Confidi.

Qui di seguito troverete il link per scaricare il presente articolo in pdf con l’aggiunta dell’analisi tecnica del testo dell’art. 13 del d.l. ed il link alle disposizioni operative regolanti il Fondo di Garanzia.

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