Tribunale di Torino: tassi TUB per TAEG errato.

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Taeg errato Trib. Torino 21 gen 2021

Tribunale di Torino: tassi TUB per TAEG errato.

Il TAEG deve tenere conto anche delle polizze facoltative, altrimenti è errato.
Sentenza Tribunale di Torino, 21 Gennaio 2021

La Sentenza della Prima sezione del Tribunale di Torino in tema di TAEG rappresenta un passaggio fondamentale nel contenzioso inerente i finanziamenti concessi da banche e finanziarie ai consumatori.

Molto spesso questi contratti sono abbinati ad un contratto assicurativo che non viene valorizzato nel TAEG.

L’inclusione di tutti i costi nel TAEG è prevista dal Testo Unico bancario per consentire al consumatore la comparazione effettiva dell’onerosità tra più prodotti finanziari.
In particolare, le polizze assicurative vanno inserite nel calcolo dell’indice sintetico di costo se obbligatorie oppure se rappresentano un requisito per ottenere il credito alle condizioni offerte.

A questo proposito, gli intermediari finanziari, normalmente riportano nel testo contrattuale la dicitura che la polizza è facoltativa e in tal modo il valore del TAEG espresso dal contratto non tiene conto dei costi assicurativi (trattenuti normalmente all’erogazione).

Punto cruciale della presente sentenza è proprio questo, il superamento del concetto formale della definizione di “polizza facoltativa”; in sintesi non è sufficiente semplicemente definirla tale nel contratto.
La Sentenza conferma la posizione già assunta dal Collegio di Coordinamento dell’ABF ovvero che se la polizza ha funzione genetica di copertura del credito ed emerge una connessione genetica e funzionale tra contratto di finanziamento e contratto assicurativo, nel senso che sono stati stipulati contestualmente ed hanno pari durata, il servizio accessorio deve essere considerato obbligatorio ai sensi dell’art.121 Tub.

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