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Sentenza Lexitor

La sentenza Lexitor del 11/09/2019 della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18) riveste un ruolo fondamentale nell’attuale contenzioso sul rimborso dei costi del credito ai consumatori che procedono all’estinzione anticipata dei finanziamenti.

Qui di seguito potrete leggere gli aspetti più rilevanti che emergono dalla lettura del documento, al fondo della pagina potrete inoltre scaricare il testo integrale della Corte.

Il testo della sentenza Lexitor definisce che:

(paragrafo 3) «Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito».

Con tale orientamento è possibile quindi affermare che tutti i costi sostenuti al momento di firma di un contratto di credito, sottoscritto nell’ambito del credito al consumo, debbano essere rimborsati per la parte di vita del contratto che non verrà utilizzata (ossia il tempo intercorrente tra l’estinzione anticipata ed il termine originario del contratto).

E’ bene ricordare che tale disciplina – derivante dalla direttiva CE 2008/48, recepita in Italia dal comma 6, articolo 125 Testo Unico Bancario – è destinata solo ai consumatori:

(paragrafo 5 a) “consumatore”: una persona fisica che, nell’ambito delle transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

La sentenza Lexitor, ad esclusione delle spese notarili, chiarisce che tutti i costi anticipati rientrano nella categoria dei rimborsabili:

(paragrafo 6 g) tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza

La sentenza ribadisce non ci siano differenze tra i costi sostenuti dipendenti o slegati alla durata del contratto: tutti sono ammessi al rimborso della parte di pagamento relativa al periodo di contratto anticipato:

(paragrafo21) il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto.

(22) beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

(23) Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.

(32) Inoltre, come sottolineato dal giudice del rinvio, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.

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