Segnalazione illegittima a sofferenza in Centrale rischi di Banca d’Italia

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Segnalazione illegittima a sofferenza in Centrale rischi di Banca d’Italia

Segnalazione illegittima a sofferenza in Centrale rischi di Banca d’Italia

Quali sono gli obblighi delle banche quando devono segnalare a sofferenza i clienti?

In questi anni molte famiglie e molte aziende hanno dovuto affrontare la difficile situazione di non riuscire a rimborsare i finanziamenti a loro concessi dalle banche.

In alcuni casi purtroppo i ritardi di pagamento si sono protratti al punto tale da essere catalogati come “sofferenze” o “inadempimenti probabili” in Centrale rischi di Banca d’Italia.

Ma cosa sono queste due definizioni?

La definizione di sofferenza che possiamo ottenere dalla Banca d’Italia è la seguente:

nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti”

Sempre dalla Banca d’Italia sappiamo che un intermediario che voglia segnalare a sofferenza una o più posizioni dovrà effettuare una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente.

È inoltre precisato che la segnalazione di sofferenza non scaturirà automaticamente con la presenza di singoli eventi come, ad esempio, la presenza ritardi nei pagamenti di debito.

Mentre per gli inadempimenti probabili, ovviamente grazie alla Banca d’Italia, troviamo:

“per la classificazione degli “inadempimenti persistenti si tiene conto del solo requisito della continuità”.

È quindi possibile definire le sofferenze crediti che la banca ritiene di non riuscire più ad incassare dal cliente come concordato in contratto causa il grave peggioramento della situazione in cui si trova il debitore.

Gli inadempimenti probabili sono invece situazione in cui il mancato pagamento si ripeta un numero allarmante di volte.

 

Siccome queste informazioni – la catalogazione a sofferenza e la persistenza dei ritardi di pagamento – sono informazioni presenti in centrale rischi della Banca d’Italia esse sono visibili a tutte le banche e le finanziarie che prestano denaro.

Queste ultime vedendo segnalazioni così gravi quasi sempre bloccheranno l’accesso al credito (finanziamenti e affidamenti di ogni genere) a coloro che sono collegati (titolari e garanti) delle posizioni rischiose.

Ecco perché tali segnalazioni non possono essere fatte senza prima avvisare le persone o aziende coinvolte!

La Banca d’Italia ha definito delle regole chiare per le comunicazioni ai debitori.

Per le aziende:

  • Le banche prima di iscrivere per la prima volta il finanziamento a sofferenza dovranno comunicare per iscritto al cliente e a tutti gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) l’avverarsi del peggioramento di stato del credito.

Per i consumatori, ai sensi dell’articolo 125 del T.U.B.:

  • La banca, dovrà informare il cliente quando viene classificato “negativamente”, per la prima volta (cioè quando si registra un ritardo continuativo nei pagamenti o un passaggio a sofferenza). L’informativa deve essere comunicata al cliente in anticipo all’invio della prima segnalazione “negativa”

Ecco perché, nel caso si siano subite queste segnalazioni, è fondamentale controllare:

  • la propria centrale rischi (abbiamo trattato qui su come analizzare la centrale rischi)
  • le comunicazioni ricevute dall’istituto
  • la date di tutti gli eventi che sono avvenuti nel periodo

In caso di errore sarà possibile correggere le informazioni, cancellare i dati che bloccano l’accesso al credito ed in alcuni casi richiedere il risarcimento del danno agli istituti che hanno sbagliato.

 

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