DECRETO CURA ITALIA – ARTICOLO 56 – A CHI è RIVOLTO
Iniziamo la disamina del contenuto dell’art. 56 del Decreto Cura Italia (Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18), strumento normativo promulgato per dare strumenti e opportunità di tutela al fine di fronteggiare l’eccezionale ondata di problemi generati, a livello economico, sociale, sanitario e anche finanziario, dalla pandemia di coronavirus.
Il decreto, dunque, prevede degli strumenti a sostegno delle aziende. L’articolo 56 si muove sulla base di due premesse: la prima è che l’epidemia è indubbiamente un evento eccezionale che sta generando un grave turbamento nell’economia. Per questo il governo ha creato degli strumenti trasversali che derogano temporaneamente le norme e i meccanismi del sistema economico e bancario per permettere ai soggetti tutelati dall’articolo 56 di beneficiare di misure eccezionali.
Tali misure riguardano le aziende e riguardano la loro relazione con il sistema bancario con riferimento ovviamente ai debiti che esse si trovano ad avere nei confronti delle banche.
questi strumenti sono riassumibili in tre macro-blocchi:
- L’opportunità di poter usufruire di un blocco delle revoche dei contratti.
- La proroga automatica dei contratti.
- La sospensione o moratoria dei pagamenti.
Agli strumenti definiti dall’art. 56 possono accedere le piccole e medie imprese, così definite dalla normativa comunitaria tramite la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio del 2003 che elenca tre parametri per l’inquadramento delle PMI: avere meno di 250 dipendenti; avere un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro o in alternativa avere un attivo patrimoniale che non supera i 43 milioni di euro.
Nel momento in cui un’azienda non rientra in anche solo uno di questi parametri, non potrà usufruire dei benefici previsti dall’art. 56, ma dovrà operare diversamente e uscire da questo perimetro.
Un secondo limite all’accessibilità alle misure previste dall’art. 56 è la qualità delle posizioni in considerazione: le operazioni che sfruttano i benefici non devono essere deteriorate vale a dire che non devono rientrare tra quelle operazioni considerate eccessivamente rischiose per i creditori ad esempio le posizioni in sofferenza, dove la banca ha già definito la certezza del pagamento da parte dei debitori; le inadempienze probabili, dove la banca già segnalato che la posizione corre un alto rischio di passare a sofferenza; le posizioni scadute o sconfinanti, quando il ritardo nel rinnovo o la durata dell’esposizione superano i 90 giorni
Per tutti questi tipi di operazioni ad alto rischio, il dl non concede deroghe, allo scopo di tutelare il sistema bancario.
In tutti gli altri casi le operazioni di credito avranno accesso strumenti previsti dall’art. 56.